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L’art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 08/04/2020, prevede che il termine del 15/04/2020 previsto dall’art. 103 (commi 1 e 5) del D.L. 18/2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 70 in data 17/03/2020, è prorogato al 15/05/2020.
In particolare il comma 1 dell’art. 103 del D.L. 18/2020 prevedeva che nello svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza o d’ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati dopo tale data, ai fini del computo dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), non si tiene conto del periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/04/2020 (ora alla luce della proroga, 15/05/2020); le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati; sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione del silenzio significativo (formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione) previste dall’ordinamento.
Si rimanda pertanto ai contenuti della disposizione.